Professione

mar242015

Somministrazione: l'obbligo di informare sulla presenza di allergeni negli alimenti

La direttiva allergeni (dir. 2003/89/CE) prima e il Regolamento (UE) 1169/11 poi hanno introdotto e definito l'obbligo di informare sulla presenza - anche solo eventuale - di ingredienti allergenici nei prodotti alimentari, siano essi preconfezionati, venduti sfusi o preincartati ai fini della vendita diretta.
Il Regolamento (UE) 1169/2011, in particolare, all'art. 44 stabilisce l'obbligatorietà di fornire le indicazioni degli allergeni anche nel caso in cui gli alimenti siano forniti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita a richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, lasciando tuttavia agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni nazionali inerenti ai mezzi con i quali tali indicazioni devono essere rese disponibili.
Con la nota dello scorso 6 febbraio 2015, il Ministero della Salute, in attesa dell'emanando DPCM di revisione del D. Lgs. 109/92, ha fornito alcune indicazioni relativamente all'attuazione dell'art. 44 del Regolamento con riferimento al settore della somministrazione.
Nello specifico, la circolare ministeriale ha chiarito la possibilità di fornire oralmente le indicazioni a condizione che sia stato implementato un documento formale facilmente reperibile, sia per l'autorità competente sia per il consumatore finale e a condizione che il personale del pubblico esercizio abbia preventivamente preso visione e conoscenza dello stesso con contestuale approvazione per iscritto. Inoltre, l'operatore deve apporre in luogo ben visibile, sul menù, sul registro o su apposito cartello un'indicazione a mezzo della quale il consumatore è invitato a rivolgersi al personale di servizio per le informazioni relative agli allergeni.
La circolare ha infine evidenziato la necessità che sia esposto un apposito cartello che invita i consumatori a rivolgersi per eventuali informazioni al personale in servizio e ha fornito specifiche indicazioni sui nuovi strumenti di comunicazione messi a disposizione dalla tecnologia, quali il sistema QR code, le applicazioni per smartphone e il codice a barre, precisando che l'utilizzo degli stessi, in quanto non accessibili a tutta la popolazione, non possa costituire da solo strumento idoneo a soddisfare l'obbligo.
È ora atteso il DPCM che, in ottica di revisione del D. Lgs. 109/92, definirà in maniera più puntuale e specifica anche gli obblighi a carico dei pubblici esercizi.

Paolo Patruno


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