Professione

mag152015

Utilizzo di spazi condivisi da più medici, il riaddebito dei costi

Capita di sovente, tra medici professionisti individuali ciascuno con propria partita Iva e senza vincoli associativi, di condividere lo stesso studio usufruendo in comune di beni e servizi (utenze, locazione, assicurazioni, segreteria).
L'addebito iniziale di queste spese avviene in genere nei confronti di uno solo di essi, che risulta pertanto l'unico intestatario dei vari contratti e in taluni casi anche datore di lavoro del personale di segreteria.
Si pone dunque il problema del corretto trattamento contabile e tributario del riaddebito di tali costi agli altri professionisti; in particolare i dubbi principali riguardano l'Iva per la quale, in materia, manca una normativa esplicita e in dottrina esistono pensieri discordanti.
Da un punto di vista contabile e di imposte dirette, il riaddebito di costi da parte del professionista nei confronti di altri lavoratori autonomi per la condivisione di spazi non costituisce compenso dell'attività tipica, non è assoggettato a contributo previdenziale né a ritenuta di acconto; quanto percepito andrà stornato dai rispettivi costi sostenuti, andando dunque a esporre in dichiarazione dei redditi e nello studio di settore solamente il netto rimasto effettivamente a carico. Il soggetto destinatario del riaddebito andrà invece a registrare e dedurre il costo secondo il consueto principio di cassa.
Dal punto di vista Iva, invece, il riaddebito da parte del medico delle spese da lui sostenute per lo studio utilizzato da più professionisti non associati, deve essere effettuato con l'emissione di una fattura assoggettata a Iva e con applicazione della stessa aliquota indicata nella fattura di acquisto intestata al primo professionista; a nulla incide il fatto che, normalmente, l'attività medica risulti esente dal tributo.
Una particolarità può riguardare il riaddebito del canone di affitto, il quale va regolarizzato con l'emissione di una fattura con Iva ordinaria al 22%, in esenzione Iva o esclusa dall'imposta secondo che l'addebito al professionista sia avvenuto rispettivamente con Iva, in esenzione o esclusione, in quest'ultimo caso per esempio perché il proprietario dell'immobile è un soggetto privato.
Nel caso in cui, da ultimo, il medico proceda al riaddebito dei vari costi non in base a regole precise (percentuali, metratura effettivamente utilizzate ecc.) ma con un'unica voce a carattere forfetario, tutto l'importo sarà assoggettato a Iva ordinaria del 22%, prescindendo dall'aliquota applicata all'origine o da eventuali circostanze di esenzione o esclusione.

Fabrizio Gerosa
Studio Aiello & Associati - Rho (MI)

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