Professione

lug12015

Le limitazioni all'uso del denaro contante

L'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, ha introdotto nel nostro ordinamento alcune limitazioni circa gli strumenti di pagamento c.d. "in forma libera", quali il denaro contante, gli assegni trasferibili e i titoli al portatore, utilizzabili per transazioni tra soggetti diversi.
Il limite di utilizzo, inizialmente pari a euro 12.500, è stato nel 2010 ridotto a euro 5000 e poi ulteriormente ridotto a 1000 a opera del D.L. 201/2011; a decorrere dal 6 dicembre 2011, pertanto, non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in denaro contante di importo pari o superiore a euro 1000. Oltre questo limite, infatti, il pagamento dovrà avvenire con strumenti tracciabili, quindi nominativi, come gli assegni bancari e postali muniti di clausola di non trasferibilità, i bonifici, le carte di credito, i libretti di deposito nominativi ecc.
Risultano invece liberamente eseguibili i pagamenti, le donazioni e le liberalità in genere, fino a euro 999,99.
La limitazione, così come previsto dall'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. "operazioni frazionate", ossia a quei pagamenti singolarmente inferiori al limite ma che appaiono artificiosamente frazionati. Il frazionamento in più importi inferiori al limite è invece ammesso qualora sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali tra le parti.
Sarà così possibile, per esempio, pagare una prestazione medica complessa o una serie di visite mediche con acconti periodici in contanti, ognuno inferiore al limite di euro 1000 ovviamente, qualora il pagamento rateale sia contrattualmente previsto ovvero tra i vari pagamenti periodici intercorra un lasso di tempo sufficiente a evincere la presunzione di frazionamento artificioso.
Non sarà quindi possibile pagare, evidentemente, una prestazione medica del valore di euro 1500 con due pagamenti in contanti da 750 ciascuno effettuati a due giorni di distanza; risulta evidente in tale fattispecie, infatti, l'intento fraudolento delle parti.

Fabrizio Gerosa
Studio Aiello & Associati - Rho (MI)


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