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ott312018

Frodi alimentari: alcuni esempi

Sebbene non esista una definizione armonizzata di frode alimentare, con tale concetto si intende comunemente una violazione di legge compiuta intenzionalmente allo scopo di conseguire un indebito profitto economico.
La Commissione europea riconosce infatti la sussistenza della frode alimentare in presenza di quattro elementi chiave: la violazione di una norma in materia di alimenti, l'intento fraudolento della propria azione o omissione, l'ottenimento di vantaggio economico dal comportamento illecito e l'inganno a danno del consumatore.
Le frodi alimentari si distinguono in due tipologie: quelle di natura sanitaria, che incidono sulla salute dei consumatori e quelle di natura commerciale che, pur non determinando concreto o immediato nocumento per la salute pubblica, favoriscono illeciti profitti a danno del consumatore.
Il codice penale disciplina tra o "delitti di comune pericolo mediante frode" i casi di avvelenamento, adulterazione, contraffazione di sostanze alimentari o detenzione per il commercio di sostanze o cose da altri avvelenate, adulterate o contraffatte in modo pericoloso per la salute pubblica. Esso, inoltre, disciplina la frode in commercio, includendo in tale definizione la condotta di colui che "nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita..." (art. 515 CP).
Tra i più comuni casi di frode rientrano:

  • Sofisticazione: aggiunta di sostanze estranee all'alimento che ne alterano l'essenza, corrompendo o viziando la composizione naturale e simulandone la genuinità con lo scopo di migliorarne l'aspetto o di coprirne difetti (ad es. aggiunta di zuccheri a vini coperti da disciplinare, utilizzo di additivi non autorizzati per modificare la colorazione del tonno);
  • Adulterazione: alterazione della struttura originale di un alimento mediante la sottrazione di elementi propri dello stesso o la sostituzione di tali elementi con altri di natura estranea ovvero mediante la modifica delle quantità proporzionali dei suoi componenti (ad es. mozzarelle di bufala prodotte con latte vaccino o utilizzo di metanolo nel vino);
  • Contraffazione: la costruzione di un alimento avente l'apparenza della genuinità ma prodotto con sostanze diverse, per qualità o quantità, da quelle che normalmente concorrono a formarlo (ad es. olio di semi addizionato con clorofilla e commercializzato quale olio extravergine di oliva);
  • Frode in commercio: vendita di un prodotto avente diversa origine rispetto a quella dichiarata al consumatore.

La frodi alimentari costituiscono un danno ingente al settore alimentare, sia in termini di perdita di fiducia da parte del consumatore nella filiera, sia per i danni economici patiti dagli operatori onesti. La Commissione europea e le autorità nazionali, tuttavia, stanno compiendo enormi progressi nella lotta al fenomeno.

Paolo Patruno


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