Professione

giu112015

Associazioni professionali tra medici: vantaggi e limitazioni delle Società tra professionisti

La Legge n.183 del 12 novembre 2011 ha previsto la possibilità di esercitare le professioni mediche regolamentate anche in forma societaria, introducendo nel nostro ordinamento il concetto di Stp - società tra professionisti - che va ad affiancarsi alla già esistente associazione semplice.
La Stp nasce appunto per consentire l'esercizio delle professioni sotto forma societaria, anche in modalità multidisciplinare, consentendo l'accesso in società anche a soci investitori e contemperando il principio di esecuzione personale della prestazione da parte del professionista con la titolarità societaria del rapporto d'opera.
A distanza però di due e più anni l'istituto riscontra ancora poco successo tra gli operatori, specie in ambito medico, essendo ancora molte le questioni dubbie e da risolvere.
In fase di costituzione di una Stp è riconosciuta la possibilità di ricorrere sia a modelli societari personalistici (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice) sia di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata).
Il principale vantaggio della Stp è quello di consentire, a differenza del tradizionale studio associato, l'accesso in società anche a soci non professionisti, per lo svolgimento di sole prestazioni tecniche o anche solamente per ragioni di investimento in capitale.
Le principali criticità riguardano invece l'oggetto sociale, che deve riferirsi esclusivamente all'esercizio di un'attività professionale protetta e all'impossibilità per il socio di Stp di partecipare ad altre Stp, anche solo a titolo di capitale, con evidenti limitazioni.
Ancora più problematico e incerto è l'aspetto fiscale e previdenziale; attualmente infatti, senza interventi da parte del nostro legislatore, la tassazione del reddito di Stp, tipicamente e oggettivamente professionale, avviene con le ordinarie regole d'impresa e dunque con il criterio di competenza anziché di cassa, la società dunque è tenuta a pagare le imposte anche su compensi non percepiti entro la fine dell'anno. Ciascun socio è tenuto invece a provvedere singolarmente, con la propria cassa di riferimento, all'assolvimento degli obblighi previdenziali.
Da ultimo occorre evidenziare gli aspetti burocratici, non di poco conto; la scelta di una Stp di capitali, una Srl per esempio, comporta tutti gli adempimenti pubblicistici tipici della specie tra i quali l'approvazione e il deposito del bilancio annuale, con evidenti costi di gestione superiori.

Fabrizio Gerosa
Studio Aiello & Associati - Rho (MI)


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