Professione

lug212015

Requisiti per l'assoggettabilità del medico all'Irap

Il Decreto Legislativo n° 446 del 15.12.97 ha introdotto nell'ordinamento tributario l'Irap, imposta regionale sulle attività produttive, che grava su coloro che esercitano una attività autonomamente organizzata per la produzione o scambio di beni o servizi, ivi compresi i servizi professionali.
L'irap, in via generale, colpisce una base imponibile più elevata del normale reddito di impresa o lavoro autonomo, essendo indeducibili i costi del personale e gli oneri finanziari, al netto tuttavia di alcune deduzioni introdotte nel tempo.
L'applicazione del tributo ha suscitato continuamente un numero notevole di controversie circa la sua presunta incostituzionalità e sull'applicazione o meno ai c.d. piccoli imprenditori, artigiani e professionisti di modeste dimensioni, sprovvisti cioè di quell'autonoma organizzazione che ne costituisce il presupposto stesso.
Il punto dolente è, però, proprio questo, la legge istitutiva ha tralasciato di individuare con precisione criteri oggettivi affinché sussista l'organizzazione autonoma, limitandosi ad affermare che la stessa ricorre quando: il contribuente sia egli stesso responsabile dell'organizzazione e non sia inserito, quindi, in strutture riferibili ad altrui responsabilità e interesse; impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività; si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Il tutto ha lasciato spazio al libero arbitrio dei contribuenti, alle pronunce di prassi, circolari e sentenze tributarie, spesso però in contrasto tra loro.
In via generale è però possibile affermare, alla luce delle recenti pronunce, che in ambito medico non è assoggettato a Irap:
- il medico individuale in regime dei minimi, a prescindere da tutte le altre condizioni, essendo il contribuente minimo espressamente esonerato;
- il medico generico in convenzione con l'Asl, con una dotazione di beni minima secondo le prescrizioni ministeriali, a prescindere dal numero di assistiti e dei compensi;
- il medico individuale, sprovvisto di lavoratori dipendenti e di strutture esterne in outsourcing cui delegare tutta o parte dell'attività, che svolge l'attività promisquamente presso la sua stessa abitazione o anche in studi in affitto, con la minima dotazione di arredi e mobili, senza dunque macchinari o attrezzature di entità rilevante (si pensi per esempio alla dotazione di uno studio odontoiatrico);
- il medico individuale che opera all'interno di strutture altrui quali centri medici polispecialistici, strutture sanitarie private, o che semplicemente collabora con altri studi medici senza essere proprietario in prima persona dei relativi spazi e attrezzature.
Risulta invece assoggettato a Irap, sempre e comunque prescindendo dai requisiti citati, lo svolgimento dell'attività da parte di più medici in forma associata (Associazione semplice) o societaria (Società tra professionisti).

Fabrizio Gerosa
Studio Aiello & Associati - Rho (MI)

DALLE AZIENDE