Attualità

feb232017

Al via il controllo del cromo esavalente nelle acque potabili

Per le acque destinate al consumo umano è previsto che non contengano sostanze, in quantità o concentrazioni tali "da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana" (D.Lgs. 31/01). Poteva dunque essere solo una questione di tempo, perché dai risultati della valutazione dei rischi in corso, si arrivasse a definire i limiti di cromo esavalente o Cr (VI): la presenza nelle fonti idriche destinate al consumo umano può essere riconducibile sia a una contaminazione naturale da Cr (III), che poi si ossida a Cr (VI), contenuto in sedimenti minerali, sia a una forma di inquinamento da attività industriali (e a una mancata depurazione); può inoltre derivare dai trattamenti di potabilizzazione con calce e allume dell'acqua captata o per migrazione di Cr (III) da ghisa, acciai inox, connettori cromati e materiali cementizi, di cui sono fatte le reti di distribuzione e successiva ossidazione a Cr (VI), per opera di alcuni biocidi impiegati dopo i processi di disinfezione, come cloro, monoclorammina e permanganato di potassio (L. Lucentini. ISS, 2014).
È un contaminante che è stato sotto la lente d'ingrandimento delle autorità sanitarie - dall'Oms all'Efsa al nostro Istituto superiore di sanità - per molto tempo e per il quale era stato rilevato un rischio potenziale di effetti neoplastici e tossici già per le concentrazioni a cui poteva trovarsi, secondo una relazione dell'Efsa del 2014, nelle acque potabili e imbottigliate.
Con un decreto del Ministero della salute, e in seguito alla valutazione dell'Istituto superiore di sanità (parere 13841 - giugno 2014), data l'alta capacità di solubilità, diffusione e permanenza nell'acqua di questo elemento, dal luglio 2017 potrà essere obbligatorio determinarne il livello nelle acque potabili. Come misura precauzionale, riporta il decreto, è stato definito un valore soglia pari a 10 µg/l. La ricerca sarà obbligatoria tuttavia solo se il valore di cromo totale nell'acqua risulterà superiore a 10 µg/l, partendo dal presupposto che gli alti valori possano celare elevati livelli di Cr (IV).
Il controllo della concentrazione di Cr (VI) era già del resto previsto per le acque sotterranee, così da scongiurare i pericoli di contaminazione delle fonti destinate al consumo umano. Ora, con il Decreto del 14 novembre 2016, il livello di prevenzione viene innalzato per una maggiore garanzia della salute pubblica e per la prevenzione rispetto all'esposizione sito-specifica e di fasce specifiche di popolazione particolarmente sensibili.

Francesca De Vecchi


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