Professione

feb182015

L'apposizione della marca da bollo sulle ricevute mediche

Le fatture o ricevute fiscali emesse dai professionisti dell'area medica e sanitaria per le prestazioni esenti da Iva ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72, se di importo superiore a euro 77,47, scontano l'applicazione della marca da bollo da 2,00 euro, da applicare sulla fattura originale consegnata al cliente; è facoltà poi del medico addebitare il costo del bollo al cliente stesso.
L'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute fiscali, quindi di assolvere l'imposta di bollo, è a carico del soggetto che forma i predetti documenti; nel caso specifico trattasi, dunque, del medico che ha emesso la fattura in regime di esenzione Iva. Ciononostante entrambe le parti, e dunque anche il paziente che riceve la fattura "irregolare", sono solidamente responsabili nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per il pagamento dell'imposta.
Tuttavia la parte a cui viene consegnato un documento non in regola con le disposizioni sul bollo, entro 15 giorni dalla data del ricevimento, deve presentare l'atto all'Agenzia delle entrate e provvedere alla sua regolarizzazione con il pagamento della sola imposta. In questo caso, la parte che ha provveduto alla regolarizzazione è esente da qualsiasi responsabilità sia ai fini tributari sia ai fini sanzionatori, sanzione che potrà essere irrogata solo nei confronti del soggetto che ha formato l'atto, quindi il medico.
Se, invece, nessuna delle parti provvede al pagamento dell'imposta di bollo, né in sede di formazione del documento, né in un momento successivo tramite regolarizzazione, entrambi i soggetti restano responsabili ai fini del pagamento del tributo e dell'irrogazione della relativa sanzione; la circostanza è tra l'altro facilmente riscontrabile in sede di controllo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, delle spese portate in detrazione nelle dichiarazioni dei redditi dei privati contribuenti.
Da ultimo si evidenzia che la regolarizzazione del bollo mancante, secondo quanto chiarito più volte dall'Agenzia entrate, è condizione essenziale al fine di considerare il bollo stesso come onere accessorio della prestazione medica e quindi per considerare in detrazione dalle imposte sui redditi anche il predetto tributo.

Fabrizio Gerosa
Studio Aiello & Associati - Rho (MI)


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