Professione

set222016

Prodotti naturali, artigianali o tradizionali: definizioni senza un preciso significato

Molto spesso i consumatori, nella scelta del prodotto, vengono attratti da indicazioni quali "naturale", "tradizionale" o "artigianale". Ma che valore hanno simili dichiarazioni? E soprattutto: sono affidabili?
Purtroppo la normativa non definisce precisamente i contorni di tali diciture. Il Regolamento UE 1169/2011 sull'informazione al consumatore, all'art. 7, pone a carico dell'operatore del settore alimentare responsabile per la presenza e la correttezza delle informazioni in etichetta il dovere di non ingannare il consumatore. Pertanto, definire un alimento in maniera impropria, potrebbe determinare problematiche di conformità a carico dell'OSA responsabile. Ma stabilito il principio generale, restano fortemente indefiniti i criteri a cui ancorare la verifica della veridicità o meno dell'informazione apposta in etichetta nel caso dei termini sopra citati. Il vuoto legislativo che tuttavia circonda il loro utilizzo non consente infatti di definire in maniera univoca quando un alimento sia naturale, tradizionale o artigianale.
Alcuni indicatori, tuttavia, possono aiutare il consumatore a orientarsi e le autorità di controllo a stabilire se la dichiarazione apposta in etichetta possa ritenersi conforme al principio di non ingannevolezza.
Per quanto riguarda il termine "naturale", salvo alcuni specifici riferimenti alla normativa sugli aromi e alla naturale presenza di specifici nutrienti nell'alimento (es. naturalmente ricco di vitamina), la Food Standard Agency, l'agenzia alimentare britannica, ha specificato come il prodotto definito in tal guisa, "contiene ingredienti naturali prodotti dalla natura, non dal lavoro dell'uomo o con il suo intervento. È scorretto usare il termine per descrivere alimenti o ingredienti per i quali sono state usate sostanze chimiche per cambiarne la composizione o comprendono i risultati di nuove tecnologie, tra i quali additivi e aromi che sono il prodotto dell'industria chimica o ottenuti da processi chimici". In tal senso un alimento a cui sono stati aggiunti additivi di natura chimica ben difficilmente potrà vantare di essere "naturale".
Il termine "tradizionale", invece, viene definito, tuttavia solo in rapporto ai regimi di qualità istituiti dall'Unione europea (DOP, IGP e STG), nel Regolamento 1151/2012, che specifica come tale indicazione implichi l'uso comprovato sul mercato nazionale per un periodo di tempo - che permetta di tramandare le conoscenze da una generazione all'altra - di almeno trenta anni. Tale riferimento, tuttavia, non argina l'abuso del termine, che, sebbene non debba necessariamente rispettare il requisito richiesto dal Regolamento menzionato, spesso viene utilizzato senza una connotazione a usi o ricette tipiche.
Infine, come per i casi precedenti, il termine "artigianale", non trova univoca definizione. L'antitrust ha recentemente avuto modo di spiegare come tale indicazione dovrebbe connotare prodotti derivanti da un'attività produttiva manuale, limitata e non seriale, dovendosi pertanto valutare il processo produttivo. Nel caso un alimento sia pertanto frutto di un processo industriale e seriale, l'apposizione dell'indicazione "artigianale" in etichetta non potrà sottrarsi ad una contestazione di ingannevolezza.

Paolo Patruno


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