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mag112015

Etichetta alimentare: fornire informazioni rispettando il principio di non ingannevolezza

Il Regolamento (UE) 1169/2011 all'art. 7 stabilisce, come già previsto dalla normativa previgente, che le informazioni sugli alimenti devono rispettare il principio di non ingannevolezza. In tal senso esse non devono influenzare la scelta del consumatore inducendolo in errore relativamente al prodotto alimentare, in particolare riguardo alla natura, all'identità, alle proprietà, alla composizione, alla quantità, alla durata di conservazione, al paese d'origine e al luogo di provenienza, al metodo di fabbricazione e produzione dello stesso o attribuendone effetti o proprietà che non possiede.
Il principio in questione, peraltro, è un caposaldo del diritto alimentare. Lo stesso Regolamento 178/2002/CE, noto anche come General Food Law, specifica infatti che "l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti o mangimi, compresi la loro forma, il loro aspetto o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli alimenti o mangimi sono disposti, il contenuto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori".
Rispetto alla normativa precedente, il Regolamento (UE) 1169/2011 introduce tuttavia una parziale novità laddove vieta di suggerire, "nella descrizione o nelle illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente". L'operatore alimentare che sostituisce un ingrediente normalmente utilizzato in un particolare prodotto (esempio uova nella maionese) con un altro ingrediente (esempio proteine di soia), deve indicare in prossimità della denominazione dell'alimento l'ingrediente utilizzato, con caratteri di altezza non inferiore al 75% della denominazione (allegato VI.A.4 del Regolamento).
Il principio di non ingannevolezza, oltre all'etichettatura, si applica anche:
a) alla pubblicità,
b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d'imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti (articolo 7.4), pertanto anche a espositori e vetrine, nonché al posizionamento nei banchi di vendita.

Paolo Patruno


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