Professione

dic152016

Invio dei dati al sistema tessera sanitaria: nutrizionisti esclusi dall'adempimento

Come noto a partire dall'anno 2015, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 175/2014, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria (Sts) i relativi dati entro il 31.01 dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, ai fini della predisposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate del mod. 730 o UNICO precompilato.
Dal 2016 è stata poi ampliata la platea dei soggetti tenuti all'invio dei dati relativi alle prestazioni sanitarie fornite ai contribuenti. In particolare dal 2016 sono tenuti all'invio dei dati anche:
- Parafarmacie alle quali è stato assegnato dal Ministero della Salute il codice identificativo previsto dal Decreto del Ministero della Salute;
- Psicologi;
- Infermieri;
- Ostetriche;
- I tecnici sanitari di radiologia medica;
- Gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n.46;
- i medici veterinari.
Restano pertanto attualmente ancora esclusi dall'adempimento i Biologi Nutrizionisti, contrariamente da quanto prospettato in un primo momento, pur svolgendo spesso prestazioni a carattere medico sanitario deducibili dal cliente nella propria dichiarazione dei redditi. Quindi è ipotizzabile un ulteriore ampliamento dal 2017 della platea di soggetti coinvolti, con inserimento tra gli altri dei Nutrizionisti.

Fabrizio Gerosa

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