Professione

gen282015

Il nuovo regime forfetario dal 2015

La Finanziaria 2015 introduce un nuovo regime forfetario che sostituisce l'attuale regime dei minimi e nuove iniziative con decorrenza 2015.
Possono accedere al nuovo regime gli imprenditori e i lavoratori autonomi che, nell'anno precedente:

  • hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a determinati limiti differenziati secondo l'attività esercitata; per i professionisti il limite è pari ad € 15 mila annui;
  • hanno sostenuto spese per l'impiego di lavoratori non superiori a 5 mila € lordi annui;
  • il costo complessivo lordo dei beni strumentali esistenti al 31/12 non è superiore a  20 mila €.

Il regime in esame non può essere adottato, invece, dai soggetti che contestualmente partecipano a società di persone, associazioni professionali e Srl trasparenti o svolgano altri lavori in qualità di dipendenti, a meno che il reddito di lavoro autonomo risulti prevalente o, comunque, la sommatoria dei due redditi non ecceda i 20 mila €.
I nuovi soggetti "forfetari" beneficiano di diverse agevolazioni contabili e fiscali; non addebitano infatti l'Iva a titolo di rivalsa e non possono dedurre l'Iva sugli acquisti, sono esonerati dalla tenuta dei registri e scritture obbligatorie, non presentano la dichiarazione Iva annuale, non subiscono e non effettuano le ritenute alla fonte e sono esclusi dagli Studi di settore
Il reddito, al netto dei contributi previdenziali, viene assoggettato a imposta sostitutiva del 15% ed è determinato in misura forfetaria, applicando percentuali di redditività differenziate per le varie attività (78% per i professionisti), prescindendo dai costi sostenuti.
Un'ulteriore agevolazione è prevista per l'avvio di nuova attività: il reddito assoggettato a imposta sostitutiva del 15%, in tal caso, è ridotto di 1/3 per l'anno d'inizio e i due successivi. A tal fine:

  • il contribuente non deve avere esercitato, nei tre anni precedenti, attività professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l'attività da esercitare non costituisca in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività;
  • qualora l'attività sia il proseguimento di una attività esercitata da altri, l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi previsti.


Differentemente dal precedente regime dei minimi, non è previsto alcun limite di durata del nuovo "forfait", con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.
Da ultimo viene prevista una clausola di salvaguardia che consente a coloro che, alla data del 31/12/2014, adottano il regime dei minimi, di continuare ad applicarlo fino al momento della cessazione naturale (fine del quinquennio e compimento dei 35 anni).

Fabrizio Gerosa

Studio Aiello & Associati - Rho (MI)


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