Professione

feb12016

Il regime forfetario dal 1/1/2016 - conferme e novità

La Finanziaria 2016 di recente pubblicazione ha modificato il regime fiscale forfetario introdotto nel 2015, aumentando le soglie di ricavi per l'accesso, rivisitando il regime premiale per le nuove attività e variando alcune cause ostative. Le modifiche risultano particolarmente favorevoli per i professionisti.
Possono (ora) accedere al nuovo regime i lavoratori autonomi che, nell'anno precedente:
1. Hanno percepito compensi non superiori ad € 30.000 annui, (anziché 15.000 come nella versione 2015);
2. Hanno sostenuto spese per l'impiego di lavoratori non superiori a 5.000 € lordi annui;
3. Il cui costo complessivo lordo dei beni strumentali esistenti al 31/12 non è superiore a 20.000€.
Il regime in esame non può essere adottato, invece, dai soggetti che contestualmente partecipano a società di persone, associazioni professionali e srl in trasparenza, o dai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 €, circostanza quest'ultima da non verificare qualora il lavoro dipendente risulti cessato.
I soggetti "forfetari" beneficiano di diverse agevolazioni contabili e fiscali; non addebitano infatti l'iva a titolo di rivalsa e non possono dedurre l'iva sugli acquisti, sono esonerati dalla tenuta dei registri e scritture obbligatorie, non presentano la dichiarazione Iva annuale, non subiscono e non effettuano le ritenute alla fonte e sono esclusi dagli Studi di Settore, con evidente risparmio in termini di costi gestionali.
Il reddito, al netto dei contributi previdenziali versati, viene assoggettato ad imposta sostitutiva del 15% ed è determinato in misura forfetaria, applicando una percentuale di redditività prestabilita, pari al 78% per i professionisti, prescindendo quindi dai costi realmente sostenuti.
Un'ulteriore agevolazione è prevista per l'avvio di nuove attività dal 2016, c.d. regime dei contribuenti "start up": in tal caso il reddito determinato forfetariamente viene assoggettato ad imposta sostitutiva ridotta del 5% (in luogo del 15%), per i primi 5 anni di attività. A tal fine:
• Il contribuente non deve avere esercitato, nei tre anni precedenti, attività professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
• L'attività da esercitare non deve costituire in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività;
• Qualora l'attività sia il proseguimento di una attività esercitata da altri, l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente non deve essere superiore ai limiti di ricavi previsti.
Differentemente dal precedente regime dei minimi, non è previsto alcun limite di durata del nuovo "forfait", con la conseguenza che lo stesso risulta il regime "naturale" e può essere applicato dal contribuente finché permangono i requisiti richiesti.
Da ultimo viene prevista una clausola di salvaguardia che consente a coloro che, alla data del 31/12/2015, adottano il previgente regime dei minimi, di continuare ad applicarlo fino al momento della cessazione naturale (fine del quinquennio o compimento del 35° anno d'età).

Fabrizio Gerosa


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