Professione

set22015

Requisiti delle informazioni obbligatorie in etichetta

Il Regolamento (Ue) 1169/2011, fatte salve talune eccezioni, prevede che le etichette degli alimenti riportino obbligatoriamente la denominazione del prodotto, l'elenco degli ingredienti, gli allergeni, le quantità di taluni ingredienti, la quantità netta dell'alimento, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, le condizioni particolari di conservazione e di impiego e il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore responsabile. Nei casi previsti dal Regolamento è poi obbligatorio indicare altresì il paese d'origine e il luogo di provenienza, nonché le istruzioni per l'uso. Dal 13 dicembre 2016 sarà inoltre obbligatoria l'indicazione nutrizionale.
Tali informazioni devono essere fornite in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili in normali condizioni d'uso.
Si tratta di principi in linea con la precedente normativa Ue in materia di etichettatura (direttiva 2000/13/CE) che già prevedeva tali requisiti per le informazioni obbligatorie. Il Regolamento, inoltre, prevede che tali indicazioni non siano nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire con la leggibilità delle stesse. Il tutto sempre al fine di garantire ai consumatori l'agevole leggibilità di informazioni ritenute importanti e, talvolta, come nel caso degli allergeni o della data di scadenza, con implicazioni sulla stessa salute umana.
Il rispetto di tali requisiti deve essere verificato caso per caso ed è indispensabile garantire che le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari siano facilmente accessibili per il consumatore. Ai fini di una corretta leggibilità non sono pertanto possibili sfondi con immagini che confondono o adesivi che coprono le informazioni obbligatorie.
Esse devono inoltre apparire in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l'alimento è commercializzato.
Il Regolamento prevede infine che, se le informazioni sugli alimenti sono fornite volontariamente, esse non possano occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie. In altri termini, lo spazio in etichetta necessario per il corretto inserimento delle informazioni obbligatorie non deve essere in alcun modo ridotto dall'apposizione di informazioni volontarie.

Paolo Patruno


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