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gen312017

Etichettatura degli Ogm e quanto previsto dalla normativa attuale

Nei dibattiti sull'alimentazione gli organismi geneticamente modificati costituiscono attualmente uno dei temi maggiormente al centro dell'attenzione.
Tra i consumatori è spesso diffuso il timore di acquistare prodotti Ogm senza evincerlo dall'etichetta. A rassicurazione di tali preoccupazioni è utile rilevare come le regole europee attualmente in vigore siano tuttavia particolarmente attente all'informazione al consumatore e, in materia di Ogm, risultino quanto mai restrittive.
Gli Ogm sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato artificialmente: per esempio, la resistenza di una pianta a una malattia, a un particolare insetto o alla siccità o caratteristiche che rendono una coltura maggiormente produttiva.
Le principali coltivazioni Ogm sono ad oggi il mais, il cotone, la soia, la colza e la barbabietola da zucchero.
In Unione Europea, tanto per la coltivazione che per la commercializzazione di organismi geneticamente modificati importati è necessaria un'autorizzazione preventiva e una valutazione scientifica del rischio.
Alcuni Stati membri, peraltro, hanno votato normative nazionali per impedire la coltivazione di Ogm all'interno del proprio territorio. Attualmente Italia, Grecia, Bulgaria, Ungheria, Austria, Lussemburgo, Polonia e Germania mantengono una posizione contraria alla coltivazione di organismi geneticamente modificati all'interno dei propri confini.
Per quanto riguarda l'etichettatura, la normativa europea (Regolamento CE 1830/2003) stabilisce norme volte a garantire che i prodotti contenenti Ogm, nonché gli alimenti e i mangimi da essi derivati, possano essere tracciati in tutte le fasi della catena di produzione e di distribuzione e che la presenza di Ogm sia esplicitamente dichiarata.
In particolare, è previsto che gli alimenti preconfezionati destinati al consumatore finale e contenenti Ogm in presenza superiore allo 0,9% riportino la dicitura: «Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati [o i nomi degli organismi]».
Il Regolamento europeo impone altresì che gli Stati membri operino verifiche e controlli a campione, al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di etichettatura degli Ogm, stabilendo sanzioni efficaci per le violazioni.
Con riferimento alle indicazioni "senza Ogm", "Ogm free" o simili, va infine rilevato come i produttori che appongano tali indicazioni in etichetta debbano essere in grado di garantire la totale assenza di contaminazioni da Ogm, anche accidentali o tecnicamente inevitabili, del prodotto e dei suoi ingredienti.

Paolo Patruno


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