Attualità

mar72018

Oli vegetali: finalmente un limite ai contaminanti da processo cancerogeni

Il claim "senza olio di palma", che si legge su moltissimi prodotti, ha probabilmente ispirato le recente richiesta fatta alla Commissione europea, di vietare il claim "senza" riferito a ingredienti generici non in ricetta. «Le vicende degli ultimi anni legate ad alcuni prodotti alimentari hanno reso evidente che ormai le grandi catene commerciali tendono a promuovere i prodotti pubblicizzando non gli ingredienti che contengono, ma quelli che non contengono. Una prassi molto ambigua che confonde il consumatore e lo induce all'acquisto in modo ingannevole», è la dichiarazione riportata da Ansa degli onorevoli Cirio e Martusciello promotori dell'emendamento. La dicitura "senza" (senza olio di palma, senza ogm), quando sia riferita a ingredienti non presenti nella composizione e per i quali le Autorità non abbiano già previsto norme specifiche, dovrebbe essere vietata. Non pochi hanno visto nell'emendamento approvato la necessità di regolare in qualche modo proprio l'ormai diffusissima dicitura "senza olio di palma" che secondo alcuni sarebbe una pubblicità ingannevole, che contribuisce a creare un pregiudizio e la convinzione che il prodotto "senza" quell'ingrediente sia migliore; diciture frutto di iniziative private di singoli che possono interpretare in modo arbitrario le valutazioni scientifiche, secondo Agostino Macrì dell'Unione Nazionale consumatori, che ha distinto questi claim da quelli previsti per legge e  che nascono dall'esigenza per alcuni consumatori di evitare ingredienti che possono arrecare danno alla loro salute (senza glutine, senza lattosio...). Secondo altri il divieto di utilizzare la dicitura "senza" per ingredienti assenti prefigurerebbe invece una violazione della libertà di informazione da parte delle aziende e del diritto del cittadino di essere informato sui reali componenti dei prodotti. Rimosso da una buona parte dei prodotti da forno dopo la campagna che ha messo in evidenza i problemi ambientali causati dalle coltivazioni, il profilo nutrizionale ricco di acidi grassi saturi - acido palmitico in particolare - e la presenza di contaminanti di processo ritenuti cancerogeni, l'olio di palma sembrava destinato all'oblio. Quando Efsa del 2016 pubblicò l'opinione sui contaminanti da processo, che si formano negli oli vegetali in seguito alle alte temperature a cui vengono sottoposti (olio di palma compreso), suggerendo di ridurne i consumi, molte aziende, fra quelle che ancora non lo avevano fatto, sostituirono il più diffuso olio tropicale con altri oli e grassi.  Va detto che l'opinione specificava che tali contaminanti si possono formare anche scaldando gli oli durante la cottura degli alimenti e che sono tipici di tutti gli oli vegetali raffinati, sebbene il palma possa arrivare a contenerne in quantità molto superiore. I contaminanti in questione sono i glicidil esteri degli acidi grassi (GE), 3-monocloropropandiolo (3-MCPD), 2-monocloropropandiolo (2-MCPD) e i relativi esteri degli acidi grassi a partire da diacilglicerolo (DAG). Nel 2016 quindi furono valutati per la prima volta da Efsa i rischi potenziali di questi contaminanti, concludendo che soprattutto i GE costituiscono un problema per la salute pubblica perché genotossici e cancerogeni. Dopo due anni di discussione, il 26 febbraio scorso è stato pubblicato il Regolamento 290/2018 che ha fissato i limiti massimi per i glicidil esteri (GE) espressi come glicidolo: tutti gli oli e grassi vegetali (non solo il grasso di palma quindi)  immessi sul mercato per il consumatore finale o per l'uso come ingredienti negli alimenti dovranno rispettare il  limite massimo 1000 ìg/kg di GE; per gli alimenti per bambini e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, il limite massimo sarà di 500 ìg/kg; nelle formule per lattanti , formule di proseguimento e alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia in polvere, il limite sarà pari a 50 ìg/kg (a decorrere dal 01/07/2019). Questa nelle stesse formulazioni liquide il limite si abbasserà a 10 ìg/kg fino al 30/06/2019 e a 6 a decorrere dal 01/07/2019. Aumenta il livello di protezione per il consumatore e la consapevolezza che per questi ingredienti può essere diminuito il rischio se si controllano le temperature di processo nella produzione industriale, ma anche nelle cotture casalinghe.

Francesca De Vecchi

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