Professione

ott302015

Ricavare correttamente le informazioni sull'origine delle carni

Il Regolamento (UE) 1169/2011 prevede l'obbligo di indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza nei casi, laddove l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento (soprattutto nei casi in cui le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta potrebbero far pensare che il prodotto abbia un differente Paese d'origine). Si pensi al caso in cui, per esempio, un salume è confezionato con un'etichetta che riporta una bandierina italiana o altri elementi che richiamano l'italianità, pur essendo stato trasformato in Germania. Diverso è il caso, invece, dell'alimento ricavato con materie prime di origine non italiana, ma lavorato sostanzialmente in Italia.

Per le carni, oltre a tale regola generale, vigono disposizioni specifiche. Il Regolamento 1760/2000/CE prevede che le carni bovine fresche, refrigerate o congelate siano etichettate indicando il luogo di nascita dell'animale, quello di allevamento e quello di macellazione.

Il Regolamento (UE) 1169/2011 ha poi previsto l'estensione dell'indicazione d'origine obbligatoria alle carni suine, ovine, caprine e al pollame fresche, refrigerate e congelate. Dal mese di aprile 2015, il Regolamento di esecuzione 1337/2013 - che fissa le modalità di applicazione di quanto previsto nel Regolamento 1169 - ha posto l'obbligo di indicare il Paese di allevamento e il Paese di macellazione di tali carni, secondo una serie di condizioni riportate dallo stesso regolamento.

Le diciture che, pertanto, dovranno essere riportate in etichetta, sono le seguenti:
• "Allevato in..." seguito dal nome dello Stato membro o del Paese terzo e poi "Macellato in..." seguito dal nome dello Stato membro o del Paese terzo di macellazione.
Oppure:
• "Origine..." seguito dal nome dello Stato membro o del Paese terzo ma solo se l'animale è nato, allevato e macellato in un unico Stato membro o Paese terzo.

Nel caso in cui la carne sia invece un ingrediente (salumi, lasagne, sughi pronti ecc.) non vige al momento alcun obbligo di indicazione dell'origine.

Su tutti i prodotti a base di carne, siano essi preconfezionati che da vendersi previo frazionamento, e sui loro documenti commerciali accompagnatori deve essere riportato il bollo sanitario dello stabilimento di produzione.

Paolo Patruno

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